Art. 27.
(Funzionamento del consiglio regionale).

      1. Il consiglio regionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio e di ottobre.
      2. Il consiglio regionale si riunisce inoltre quando è convocato dal suo presidente o su richiesta di un quarto dei propri consiglieri.
      3. Le sedute del consiglio regionale sono pubbliche; il regolamento interno stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.
      4. Il consiglio regionale delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, con esclusione di quelli che hanno ottenuto congedo ai sensi del regolamento interno, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
      5. Le deliberazioni del consiglio regionale sono adottate a scrutinio palese; tre consiglieri possono chiedere la votazione per appello nominale. Le votazioni concernenti persone sono a scrutinio segreto, salva diversa disposizione del regolamento interno.

 

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